Art. 163 disp. att. c.p.p. Presentazione dell’arrestato per la convalida

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso previsto dall’articolo(558) comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.