Art. 157 disp. att. c.p.p. Ulteriori indagini. Avocazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.(8)

Testo in vigore dal 18 ottobre 1990

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (8)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.