Art. 160 disp. att. c.p.p. Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2. Comma abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.