Art. 160 disp. att. c.p.p. Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. Comma abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.