Art. 163-bis disp. att. c.p.p. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.