Art. 163-bis disp. att. c.p.p. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.