Art. 99 c.p.p. Estensione al difensore dei diritti dell’imputato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.
2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.