Art. 103 c.p.p. Garanzie di libertà del difensore
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-bis. È parimenti vietata l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L’autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.(253)(260)(263)(267)(270)(275)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Aggiornamento (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019”.
Aggiornamento (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019”.
Aggiornamento (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019”.
Aggiornamento (270)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020”.
Aggiornamento (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 103 c.p.p., collocato nel titolo VII del libro I dedicato al difensore, stabilisce le garanzie di libertà del difensore: un insieme di limiti ai mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni, controlli sulla corrispondenza) quando questi incidono sull’attività difensiva. La disposizione non introduce un privilegio corporativo dell’avvocato, ma protegge la riservatezza del rapporto fiduciario tra assistito e difensore, presupposto indispensabile dell’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e del giusto processo dell’art. 111 Cost., nonché del diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il testo originario è stato modificato dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 sulle indagini difensive, che ha esteso le tutele dei commi 2 e 5 agli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento e ai consulenti tecnici. Il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha aggiunto il secondo periodo del comma 7, che vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni comunque intercettate, applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha inserito il comma 6-bis, che estende il divieto di acquisizione a ogni forma di comunicazione tra imputato e difensore anche diversa dalla corrispondenza, e il comma 6-ter, che impone l’immediata interruzione delle operazioni di intercettazione quando risulta che la comunicazione rientra tra quelle vietate.
Contenuto della disposizione
Ispezioni e perquisizioni (comma 1). Negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando il difensore o altre persone che vi svolgono stabilmente attività sono imputati, limitatamente all’accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
Sequestro di carte e documenti (comma 2). Presso difensori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici non possono sequestrarsi carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
Garanzie procedimentali (commi 3 e 4). Prima di eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria deve, a pena di nullità, avvisare il consiglio dell’ordine forense del luogo, perché il presidente o un consigliere delegato possa assistere; a questi, se lo richiede, è consegnata copia del provvedimento. Alle operazioni procede personalmente il giudice o, nelle indagini preliminari, il pubblico ministero munito di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
Intercettazioni (commi 5 e 6-ter). Non è consentita l’intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né di quelle tra costoro e le persone assistite. Le operazioni vanno interrotte immediatamente quando emerge che la comunicazione è vietata.
Corrispondenza e altre comunicazioni (commi 6 e 6-bis). Sono vietati il sequestro e ogni controllo della corrispondenza tra imputato e difensore riconoscibile dalle prescritte indicazioni, e l’acquisizione di ogni altra forma di comunicazione tra loro, salvo il fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
Sanzione (comma 7). I risultati degli atti compiuti in violazione dei commi precedenti non possono essere utilizzati, fatta salva la nullità del comma 3 e quanto previsto dall’art. 271 c.p.p.; le comunicazioni comunque intercettate non possono essere trascritte e nel verbale si annotano soltanto data, ora e dispositivo.
Profili applicativi
Il perimetro funzionale. La tutela copre le comunicazioni e i documenti inerenti alla funzione difensiva, non ogni conversazione di chi riveste la qualifica di avvocato. Quando il difensore è egli stesso indagato e le conversazioni con gli assistiti integrano esse stesse reato o riguardano condotte delittuose in cui è coinvolto, il divieto del comma 5 non opera. Allo stesso modo, la descrizione di un colloquio con l’avvocato ascoltato casualmente dalla polizia giudiziaria non è un’intercettazione e non ricade nel divieto.
Il difensore indagato e la questione rimessa alle Sezioni Unite. È controverso se le garanzie formali dei commi 3 e 4 (avviso al consiglio dell’ordine, autorizzazione del giudice) si applichino quando l’atto riguarda l’ufficio di un avvocato indagato, in procedimenti nei quali non è difensore di alcuna parte. Un orientamento le estende a ogni avvocato; un altro le limita al difensore dell’indagato nel procedimento in cui si procede. La sesta sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite nel 2026.
Corrispondenza con il detenuto. Il divieto di controllo presuppone che la corrispondenza sia riconoscibile dalle indicazioni prescritte dall’art. 35 disp. att. c.p.p., compresa l’autenticazione della sottoscrizione del difensore da parte del consiglio dell’ordine; per i detenuti in regime speciale queste formalità sono il punto di equilibrio con le esigenze di sicurezza.
Errori frequenti. Eccepire genericamente la violazione senza indicare quali documenti attengano all’oggetto della difesa; trascurare che la nullità per omesso avviso al consiglio dell’ordine va dedotta tempestivamente; dimenticare la deroga per il corpo del reato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 103 c.p.p. limita i mezzi di ricerca della prova disciplinati dagli artt. 244 (ispezioni), 247 (perquisizioni), 253 e 254 (sequestri, anche di corrispondenza) e 266 c.p.p. (intercettazioni); la sanzione dell’inutilizzabilità si coordina con l’art. 191 c.p.p. e, per le intercettazioni, con l’art. 271 c.p.p., il cui comma 2 vieta l’utilizzazione delle comunicazioni delle persone tenute al segreto professionale. Il segreto del difensore testimone è tutelato dall’art. 200 c.p.p.; le indagini difensive sono regolate dagli artt. 391-bis e seguenti c.p.p.; la corrispondenza con il detenuto dall’art. 35 disp. att. c.p.p. e dall’art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il richiamo all’art. 103 c.p.p. si ritrova nell’art. 120, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (operatori dei servizi per le tossicodipendenze) e nell’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (accessi fiscali). Sul piano costituzionale e convenzionale vengono in rilievo gli artt. 15, 24 e 111 Cost. e gli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.