Art. 102 c.p.p. Sostituto del difensore
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.