Art. 97 c.p.p. Difensore di ufficio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2015

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 97 c.p.p. apre, insieme all’art. 96 c.p.p., il titolo VII del libro I dedicato al difensore e disciplina la difesa d’ufficio. La disposizione dà attuazione all’art. 24, secondo comma, Cost., che qualifica la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e all’art. 111 Cost. sul giusto processo: nel processo penale la difesa tecnica è necessaria, sicché l’imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia, o ne sia rimasto privo, deve comunque essere assistito da un professionista designato dall’ordinamento. La ratio è garantire l’effettività e la continuità della difesa, non la mera presenza formale di un avvocato in udienza.

La norma è stata riscritta in più tempi. La legge 6 marzo 2001, n. 60 ha sostituito i commi 2, 3 e 4, affidando ai consigli dell’ordine forense la predisposizione degli elenchi e introducendo un ufficio centralizzato per le designazioni. Il d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 ha nuovamente sostituito il comma 2, istituendo l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio nazionale forense (art. 29 disp. att. c.p.p.) e attribuendo a quest’ultimo la fissazione annuale dei criteri di nomina, fondati sulla prossimità alla sede del procedimento e sulla reperibilità; il testo vigente è in vigore dal 20 febbraio 2015.

Contenuto della disposizione

Presupposto (comma 1). La nomina d’ufficio scatta quando l’imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, per rinuncia, revoca, incompatibilità, decesso o altra causa. La disposizione vale anche per la persona sottoposta alle indagini, in forza dell’art. 61 c.p.p.

Individuazione del difensore (comma 2). Il difensore d’ufficio è scelto tra gli iscritti all’elenco nazionale. I consigli dell’ordine di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un ufficio centralizzato, predispongono l’elenco dei professionisti disponibili per le nomine richieste da autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.

Avviso degli atti (comma 3). Se deve compiersi un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona ne è priva, giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria danno avviso al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio centralizzato.

Sostituto immediatamente reperibile (comma 4). Quando il difensore, di fiducia o d’ufficio, non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, al quale si applica l’art. 102 c.p.p. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle stesse circostanze, chiedono un nuovo nominativo all’ufficio centralizzato, salvo che l’urgenza giustifichi, con provvedimento motivato, la designazione di un difensore immediatamente reperibile. Nel giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco.

Obblighi e cessazione (commi 5 e 6). Il difensore d’ufficio è obbligato a prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo; cessa dalle funzioni con la nomina di un difensore di fiducia.

Profili applicativi

Difensore titolare e sostituto. La distinzione centrale è tra il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1, titolare stabile della difesa, e il sostituto del comma 4, designato per una singola udienza o un singolo atto. La sostituzione ha carattere episodico e presuppone un impedimento temporaneo del titolare. Quando invece l’impedimento è definitivo (decesso, rinuncia, revoca senza nuova nomina), il giudice deve nominare un nuovo difensore d’ufficio titolare e renderne edotto l’imputato; il ricorso reiterato a sostituti estemporanei compromette la continuità della difesa.

Termine a difesa. Il sostituto designato per la mancata comparizione del titolare non ha diritto al termine dell’art. 108 c.p.p., che spetta invece al difensore nominato per la cessazione definitiva del precedente. Si tratta di un indice ulteriore della natura temporanea della sostituzione.

Convalida dell’arresto. Nei procedimenti connotati da urgenza, come la convalida dell’arresto o del fermo, se il difensore di fiducia non è prontamente reperibile si designa un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza ulteriori tentativi di notifica; la mancata indicazione nel verbale delle modalità del tentativo di contatto costituisce mera incompletezza, priva di conseguenze processuali.

Vizi e rimedi. L’assenza di un difensore in un’attività per la quale la sua presenza è obbligatoria integra una nullità assoluta (artt. 178, comma 1, lett. c, e 179 c.p.p.); l’irregolarità nelle modalità di designazione non produce invece nullità se la difesa è stata in concreto assicurata. Per l’imputato non abbiente resta ferma la possibilità di chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in mancanza, il difensore d’ufficio ha diritto alla retribuzione da parte dell’assistito, e l’art. 103 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 impone di informare l’interessato degli obblighi che derivano dalla nomina.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 13 settembre 2023, n. 37438: se l’imputato resta privo del difensore per rinuncia di quello di fiducia, è necessaria la tempestiva nomina di un difensore d’ufficio ai sensi del comma 1; la sostituzione del comma 4 è un’eventualità episodica e temporanea che non può divenire permanente senza ledere l’effettività della difesa.
  • Cassazione penale, sez. II, 19 gennaio 2024, n. 2334: in caso di impedimento definitivo del difensore, come il decesso ignoto all’imputato, la discussione svolta da un sostituto designato ai sensi del comma 4, senza nomina di un difensore d’ufficio titolare e senza avviso all’imputato, integra una nullità attinente all’assistenza dell’imputato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 30 gennaio 2026, n. 3938: a fronte della revoca del difensore e della contestuale nomina di uno nuovo, assente in udienza, il giudice avrebbe dovuto designare un sostituto d’ufficio ai sensi del comma 4; non vi è tuttavia nullità se il difensore revocato ha comunque assicurato l’assistenza, concludendo per l’imputato.
  • Cassazione penale, sez. III, 6 maggio 2026, n. 16287: nella convalida dell’arresto, se il difensore di fiducia non è prontamente reperibile, va designato un difensore d’ufficio immediatamente reperibile senza ulteriori tentativi di notifica; la mancata indicazione nel verbale del mezzo usato per contattare il fiduciario è una mera incompletezza.

Rapporti con altre norme

L’art. 97 c.p.p. si integra con l’art. 96 c.p.p. sulla nomina del difensore di fiducia, con l’art. 102 c.p.p. sul sostituto del difensore, con l’art. 107 c.p.p. sulla rinuncia e sulla revoca, la cui efficacia è differita finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, e con l’art. 108 c.p.p. sul termine a difesa. Rilevano inoltre l’art. 61 c.p.p., che estende alla persona sottoposta alle indagini i diritti dell’imputato, gli artt. 178 e 179 c.p.p. sulle nullità di ordine generale relative all’assistenza dell’imputato, e l’art. 369-bis c.p.p. sull’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, che comprende l’indicazione del difensore d’ufficio. Sul piano attuativo vengono in rilievo gli artt. 29 e 30 disp. att. c.p.p., che disciplinano l’elenco nazionale, le modalità di designazione e i casi di sostituzione per giustificato motivo; sul piano economico, le disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato. Il fondamento costituzionale resta negli artt. 24 e 111 Cost. e, sul piano sovranazionale, nell’art. 6, paragrafo 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.