Art. 663 c.p.p. Esecuzione di pene concorrenti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.