Art. 658-bis c.p.p. Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all’articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell’udienza per procedere agli accertamenti indicati all’articolo 679