Art. 658-bis c.p.p. Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all’articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell’udienza per procedere agli accertamenti indicati all’articolo 679

Testo in vigore dal 10 agosto 2024

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.