Art. 656 c.p.p. Esecuzione delle pene detentive
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione.
Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.
3-ter. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinchè compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all’articolo 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 94 e 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nei casi di cui all’articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all’eventuale applicazione della misura.(257)
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;(179)(236)(246)(297)
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94.
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (179)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole ”e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice“”.
Aggiornamento (236)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 1 giugno 2016, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 8/6/2016, n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo”.
Aggiornamento (246)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 28 aprile 2017, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 03/05/2017, n. 18), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati”.
Aggiornamento (257)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 2 marzo 2018, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 7/3/2018, n. 10), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni”.
Aggiornamento (297)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2022 - 20 gennaio 2023, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 25/1/2023, n. 4), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 656 c.p.p., collocato nel titolo II del libro X dedicato all’esecuzione, regola l’esecuzione delle pene detentive: il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, emette l’ordine di esecuzione e, se il condannato è libero, ne dispone la carcerazione. Il cuore della disciplina è però il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione per le pene brevi, che consente al condannato libero di chiedere dall’esterno una misura alternativa alla detenzione, evitando l’ingresso in carcere quando la pena può essere eseguita in forme diverse. La norma attua così la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e il principio di extrema ratio del carcere.
L’articolo è stato interamente sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 e poi più volte modificato. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha introdotto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sulla previa valutazione della liberazione anticipata ed elevato a quattro anni il limite per la detenzione domiciliare; la Corte costituzionale, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 41, ha esteso a quattro anni il limite generale di sospensione. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 hanno aggiunto gli avvisi sulla giustizia riparativa e sui rimedi per il processo in assenza; il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha inserito i commi 9-bis, 9-ter e 10-bis. Nel 2026 la legge 17 luglio 2026, n. 131 ha introdotto il comma 3-ter e la legge 5 agosto 2026, n. 140 ha portato a otto anni il limite per i programmi terapeutici dell’art. 94-ter del testo unico sugli stupefacenti.
Contenuto della disposizione
Ordine di esecuzione (commi 1-4). L’ordine contiene le generalità del condannato, l’imputazione, il dispositivo e le disposizioni necessarie, nonché l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, se il processo si è svolto in assenza, della possibilità di chiedere entro trenta giorni la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato; è notificato al difensore. Per le madri di figli minori e per i genitori condannati per gravi delitti di criminalità organizzata sono previste comunicazioni alla procura minorile.
Liberazione anticipata preventiva (commi 4-bis-4-quater). Se la pena residua, computate le detrazioni per liberazione anticipata, rientra nei limiti della sospensione, il pubblico ministero trasmette prima gli atti al magistrato di sorveglianza per la relativa decisione, salvo che si tratti di condannati per i delitti dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
Sospensione (commi 5-8-bis). Se la pena detentiva, anche residua, non supera i limiti di legge (tre anni, quattro per la detenzione domiciliare, sei per le misure terapeutiche degli artt. 90 e 94 del testo unico stupefacenti, otto per l’art. 94-ter), il pubblico ministero sospende l’esecuzione e notifica ordine e decreto al condannato e al difensore, con l’avviso che entro trenta giorni può chiedere una misura alternativa. L’istanza va presentata al pubblico ministero, che la trasmette al tribunale di sorveglianza; questo decide tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno. Se l’istanza manca, è inammissibile o è respinta, il decreto di sospensione è revocato. La sospensione non può essere disposta più di una volta per la stessa condanna.
Esclusioni (comma 9). La sospensione è preclusa per i condannati per i delitti dell’art. 4-bis ord. pen. e per gli incendi boschivi e i furti in abitazione o con strappo, nonché per chi si trova in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto di condanna quando la sentenza diventa definitiva.
Ipotesi speciali (commi 9-bis-10-bis). Per gli ultrasettantenni con pena residua tra due e quattro anni e per chi è agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria la detenzione domiciliare. Il condannato agli arresti domiciliari per il medesimo fatto vi permane fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
Profili applicativi
Calcolo della pena da espiare. Ai fini della sospensione si considerano la custodia cautelare presofferta e la pena dichiarata fungibile, con le detrazioni per liberazione anticipata riferite a questi periodi; non rilevano le detrazioni ipotetiche relative alla pena ancora da scontare.
Reati ostativi. Il richiamo del comma 9 all’art. 4-bis ord. pen. ha natura formale e recepisce automaticamente le modifiche di quest’ultimo. La Corte costituzionale ha più volte inciso sul catalogo, eliminando ipotesi in cui l’esclusione appariva irragionevole, come per il furto con strappo, per i minorenni e per l’incendio boschivo colposo; da ultimo, con la sentenza n. 68 del 2026, ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. per gli atti sessuali con minorenne di minore gravità.
Rimedi. Le contestazioni sull’ordine di esecuzione, sul mancato decreto di sospensione o sul calcolo della pena si propongono con incidente di esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 666 c.p.p.), con onere di indicare specificamente i periodi non computati.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 656 c.p.p. si coordina con l’art. 655 c.p.p. sulle funzioni del pubblico ministero nell’esecuzione, con l’art. 657 c.p.p. sul computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, con l’art. 660 c.p.p. sulle pene pecuniarie e con gli artt. 665-666 c.p.p. sul giudice e sul procedimento di esecuzione. Le misure alternative richiamate sono quelle degli artt. 47, 47-ter, 50 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, mentre l’art. 4-bis della stessa legge delimita i reati ostativi e l’art. 69-bis regola la liberazione anticipata. Per i tossicodipendenti rilevano gli artt. 90, 94 e 94-ter del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comma 3 si coordina con gli artt. 175 e 629-bis c.p.p. sulla restituzione nel termine e sulla rescissione del giudicato. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 172 c.p. e, sul piano costituzionale, gli artt. 3 e 27 Cost.