Art. 657-bis c.p.p. Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda