Art. 641 c.p.p. Effetti dell’inammissibilità o del rigetto
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.