Art. 641 c.p.p. Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.