Art. 632 c.p.p. Soggetti legittimati alla richiesta

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.