Art. 636 c.p.p. Giudizio di revisione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.