Art. 631 c.p.p. Limiti della revisione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.