Art. 512-bis c.p.p. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.