Art. 509 c.p.p. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.