Art. 509 c.p.p. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.