Art. 504 c.p.p. Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.