Art. 504 c.p.p. Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.