Art. 511-bis c.p.p. Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.