Art. 511-bis c.p.p. Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.