Art. 391-quinquies c.p.p. Potere di segretazione del pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.