Art. 391-quater c.p.p. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.