Art. 391-novies c.p.p. Attività investigativa preventiva

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.