Art. 386 c.p.p. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo;
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.(290)
2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.
3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’ articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558. Se l’arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.
5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Se l’arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l’art. 87, comma 5) che “Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 386 c.p.p., nel titolo VI del libro V dedicato all’arresto in flagranza e al fermo, fissa i doveri della polizia giudiziaria che ha eseguito una delle due misure precautelari. Arresto e fermo sono provvedimenti eccezionali, adottati senza un previo atto del giudice: l’art. 13, terzo comma, Cost. li ammette solo nei casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, imponendo che siano comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e convalidati entro le successive quarantotto, a pena di perdita di ogni effetto. L’art. 386 c.p.p. traduce questa scansione per la prima fase, quella che va dalla privazione della libertà alla messa a disposizione del pubblico ministero, e affianca agli obblighi temporali una serie di obblighi informativi verso l’arrestato e il suo difensore, ispirati alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
L’articolo è stato modificato più volte. Il d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 ha sostituito i commi 3 e 4 e modificato il comma 7; la legge 8 agosto 1995, n. 332 è intervenuta sul comma 5; il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha inserito nel comma 4 il richiamo all’art. 558 c.p.p.; il d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha consentito la trasmissione telematica del verbale. Il d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 ha riscritto il comma 1, introducendo la comunicazione scritta dei diritti, e ha inserito il comma 1-bis. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha aggiunto la lettera i-bis) sulla giustizia riparativa e il comma 1-ter sul documento informatico; il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha esteso la lettera f) all’avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia. Infine il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha aggiunto ai commi 4 e 5 le regole sulla custodia attenuata delle detenute madri.
Contenuto della disposizione
Notizia al pubblico ministero e comunicazione dei diritti (commi 1-1-ter). Gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguito l’arresto o il fermo, o hanno ricevuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo. Consegnano all’interessato una comunicazione scritta, chiara e, se necessario, tradotta, che lo informa: della facoltà di nominare un difensore e del patrocinio a spese dello Stato; del diritto a conoscere l’accusa; del diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali; della facoltà di non rispondere; del diritto di accedere agli atti su cui si fonda la misura; del diritto di informare le autorità consolari e di avvisare un familiare o una persona di fiducia; del diritto all’assistenza medica d’urgenza; del diritto di essere condotto davanti al giudice per la convalida entro novantasei ore; del diritto di rendere interrogatorio e di ricorrere per cassazione contro l’ordinanza di convalida; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Se la comunicazione non è prontamente disponibile in una lingua comprensibile, le informazioni sono date oralmente, salvo l’obbligo di consegnarla per iscritto senza ritardo.
Avviso al difensore (comma 2). La polizia giudiziaria informa immediatamente il difensore di fiducia o quello d’ufficio designato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 97 c.p.p.
Messa a disposizione e verbale (comma 3). Salvo l’immediata liberazione disposta ai sensi dell’art. 389, comma 2, c.p.p., l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque entro ventiquattro ore; entro lo stesso termine è trasmesso il verbale, anche per via telematica, salvo dilazione autorizzata. Il verbale indica l’eventuale nomina del difensore, giorno, ora e luogo dell’arresto, le ragioni che lo hanno determinato e la consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale.
Luogo di custodia (commi 4 e 5). La messa a disposizione avviene con la conduzione in casa circondariale, salvo quanto previsto dall’art. 558 c.p.p.; per la donna incinta o madre di prole inferiore a un anno è prevista la custodia attenuata. Il pubblico ministero può disporre la custodia nell’abitazione o in altro luogo indicato dall’art. 284 c.p.p., ovvero in altra casa circondariale se vi è grave pregiudizio per le indagini.
Inefficacia (commi 6 e 7). Il verbale di fermo va trasmesso anche al pubblico ministero che lo ha disposto. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini del comma 3.
Profili applicativi
Computo del termine. Le ventiquattro ore decorrono dalla materiale apprensione della persona, non dalla redazione del verbale. Il termine è tassativo e può essere superato solo con una dilazione motivata del pubblico ministero quanto alla trasmissione del verbale; la trasmissione deve riguardare l’intero atto e non un mero riassunto.
Portata della sanzione. Il richiamo dell’art. 391, comma 4, c.p.p. all’art. 386, comma 3, c.p.p. si riferisce al solo rispetto del termine. Altre irregolarità, come la mancata indicazione delle ragioni della scelta del luogo di custodia o l’omissione di taluno degli avvisi, non producono inefficacia dell’arresto né nullità degli atti successivi, salvo che incidano su specifiche garanzie difensive presidiate da altre norme. È però buona prassi, per la difesa, verificare in sede di convalida la consegna della comunicazione scritta e la sua comprensibilità per lo straniero.
Ruolo del giudice della convalida. In udienza il giudice verifica il rispetto dei termini degli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p. e la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, cioè lo stato di flagranza e la riconducibilità del fatto ai casi degli artt. 380 e 381 c.p.p.; le valutazioni sulle esigenze cautelari appartengono alla fase successiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 386 c.p.p. si inserisce tra gli artt. 380, 381 e 384 c.p.p., che individuano i casi di arresto e di fermo, e gli artt. 389, 390 e 391 c.p.p., che regolano la liberazione, la richiesta di convalida entro quarantotto ore e l’udienza di convalida. L’art. 558 c.p.p. disciplina la presentazione diretta dell’arrestato per il giudizio direttissimo. Gli obblighi informativi si coordinano con gli artt. 64, 97, 104 e 143 c.p.p. e con l’art. 293 c.p.p. per le misure cautelari; il comma 5 rinvia ai luoghi dell’art. 284 c.p.p. Il comma 1-ter richiama gli artt. 110 e 111-ter c.p.p. sul documento informatico. Sul piano costituzionale il quadro è definito dall’art. 13 Cost.; su quello sovranazionale dall’art. 5 CEDU e dalla direttiva 2012/13/UE, recepita dal d.lgs. n. 101 del 2014.