Art. 383 c.p.p. Facoltà di arresto da parte dei privati

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.