Art. 384 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Testo in vigore dal 28 luglio 2005

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 384 c.p.p., nel titolo VI del libro V, disciplina il fermo di indiziato di delitto, la misura precautelare che consente di privare della libertà una persona, anche fuori dei casi di flagranza, quando vi sono gravi indizi di un delitto di particolare gravità e il concreto pericolo che si dia alla fuga. Mentre l’arresto in flagranza risponde all’evidenza del reato in atto, il fermo risponde a un’esigenza diversa: impedire che, nel tempo necessario a ottenere un’ordinanza cautelare dal giudice, l’indiziato si sottragga al procedimento. Il fondamento costituzionale è l’art. 13, terzo comma, Cost., che ammette provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza in casi eccezionali di necessità e urgenza, da comunicare entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e da convalidare nelle successive quarantotto.

Il comma 1 è stato modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 e poi dall’art. 13 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha esteso il fermo ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. Lo stesso decreto ha riformulato il comma 3, indicando il possesso di documenti falsi come esempio di elemento specifico da cui desumere il pericolo di fuga.

Contenuto della disposizione

Fermo disposto dal pubblico ministero (comma 1). Il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei seguenti delitti: delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni; delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi; delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. Occorre inoltre che sussistano specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga.

Fermo di iniziativa della polizia giudiziaria (commi 2 e 3). Negli stessi casi, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. Vi procedono inoltre quando l’indiziato sia individuato successivamente, oppure sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo di fuga, e non sia possibile, per l’urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Sequenza successiva. Il fermato è posto a disposizione del pubblico ministero entro ventiquattro ore (art. 386 c.p.p.); il pubblico ministero, se non dispone l’immediata liberazione, chiede la convalida entro quarantotto ore dal fermo e il giudice fissa l’udienza nelle successive quarantotto (art. 390 c.p.p.). All’esito, il giudice decide sulla convalida e, separatamente, sull’eventuale applicazione di una misura cautelare (art. 391 c.p.p.). Il fermo perde efficacia se i termini non sono rispettati.

Profili applicativi

Il pericolo di fuga. È il requisito più controverso. Non può essere presunto dal titolo del reato o dalla gravità della pena, che delimitano soltanto l’ambito di applicabilità della misura, ma deve fondarsi su elementi specifici, riferiti a quella persona, e concreti: preparativi di partenza, disponibilità di documenti falsi, mancanza di legami stabili sul territorio, contatti all’estero, comportamenti tenuti dopo il fatto. Non si richiede però che la fuga sia iniziata, perché il fermo perderebbe la sua funzione: basta la ragionevole probabilità, desumibile anche da indizi, che l’indagato, se non si intervenisse, farebbe perdere le proprie tracce.

Valutazione ex ante. Il giudice della convalida si pone nella situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero al momento del fermo; gli elementi acquisiti dopo servono solo alla decisione sulla misura cautelare. Ne deriva che il fermo può essere convalidato anche quando, per fatti sopravvenuti, la misura non venga poi applicata, e viceversa.

Rapporti con la custodia cautelare. Il pericolo di fuga che legittima il fermo non coincide con l’esigenza dell’art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p., che richiede anche l’attualità e una prognosi di pena superiore a due anni; la difesa deve quindi contestare separatamente i due profili.

Impugnazione. L’ordinanza sulla convalida è ricorribile per cassazione dal pubblico ministero e dal fermato (art. 391, comma 4, c.p.p.); il ricorso deve denunciare violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione, non proporre una diversa lettura dei fatti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 24 giugno 2025, n. 23528: ai fini della convalida il pericolo di fuga non può essere presunto dal titolo di reato, che costituisce solo il limite di esperibilità del fermo, ma deve fondarsi su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, e concreti.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 ottobre 2025, n. 33156: la fondatezza del pericolo di fuga va verificata ex ante; non occorre che l’indagato abbia iniziato la fuga, bastando la ragionevole probabilità, desumibile da indizi, che farebbe perdere le sue tracce. Accolto il ricorso del pubblico ministero contro la mancata convalida, con annullamento senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. III, 5 agosto 2026, n. 29619: in sede di convalida il giudice valuta gli elementi che legittimavano il provvedimento con verifica ex ante, escludendo le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per la decisione sullo status libertatis; le censure sul pericolo di fuga che propongono una diversa valutazione dei fatti sono estranee al giudizio di legittimità.
  • Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2026, n. 13107: è stata ritenuta valutazione di merito, non sindacabile, la mancata convalida motivata con il radicamento dell’indagato sul territorio e con il suo rinvenimento nella propria abitazione; la reticenza di familiari non integra di per sé il pericolo di fuga. Ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 16 dicembre 2025, n. 40438: il trattenimento amministrativo in un centro di permanenza per i rimpatri, per la durata limitata e la revocabilità in ogni momento, non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di fuga dell’indagato.

Rapporti con altre norme

L’art. 384 c.p.p. si inserisce nel sistema degli artt. 380-391 c.p.p.: si distingue dagli arresti in flagranza degli artt. 380 e 381 c.p.p. e richiama la nozione di gravi indizi dell’art. 273 c.p.p. La determinazione della pena edittale segue l’art. 379 c.p.p. Gli adempimenti successivi sono regolati dall’art. 386 c.p.p. (doveri della polizia giudiziaria), dall’art. 387 c.p.p. (avviso ai familiari), dall’art. 388 c.p.p. (interrogatorio del fermato), dall’art. 389 c.p.p. (immediata liberazione), dall’art. 390 c.p.p. (richiesta di convalida) e dall’art. 391 c.p.p. (udienza di convalida e ricorso). L’art. 384-bis c.p.p. disciplina l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Fermi speciali sono previsti, ad esempio, dall’art. 77 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per i destinatari di misure di prevenzione; l’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 consente di ritardare l’esecuzione del fermo per esigenze investigative. Sul piano costituzionale rilevano gli artt. 13 e 27, secondo comma, Cost.