Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 640, terzo comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis.

Testo in vigore dal 25 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44)

La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera e) del secondo comma del presente articolo “nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, numero 4 dello stesso codice”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 380 c.p.p. apre il titolo VI del libro V, dedicato all’arresto in flagranza e al fermo, e individua i casi in cui la polizia giudiziaria deve procedere all’arresto di chi è colto in flagranza di reato. Si tratta di una misura precautelare: una privazione provvisoria della libertà personale disposta, in via eccezionale, da un organo non giurisdizionale nei casi di necessità e urgenza previsti dall’art. 13, terzo comma, Cost., e soggetta a convalida dell’autorità giudiziaria entro termini rigorosi. La ratio è duplice: impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze e assicurare l’autore alla giustizia quando la gravità del fatto non tollera valutazioni discrezionali.

Accanto all’arresto obbligatorio, l’art. 381 c.p.p. disciplina l’arresto facoltativo, rimesso alla valutazione della polizia giudiziaria. L’elenco dell’art. 380 è stato modificato moltissime volte, seguendo l’evoluzione dell’allarme sociale. Tra gli interventi più recenti: la legge 27 settembre 2021, n. 134 ha inserito nella lettera l-ter la violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.); la legge 24 maggio 2023, n. 60 ha riscritto il comma 3 sui reati procedibili a querela; la legge 26 settembre 2023, n. 138 ha esteso la lettera m-quater all’omicidio nautico; il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, ha introdotto le lettere a-ter e a-quater; il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha aggiunto la lettera f.1 per la truffa aggravata dell’art. 640, terzo comma, c.p.; infine il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha sostituito la lettera a-ter, estendendola alle lesioni dell’art. 583-quater, secondo e terzo comma, c.p.

Contenuto della disposizione

Clausola generale (comma 1). L’arresto è obbligatorio per chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. I due limiti edittali devono ricorrere congiuntamente.

Catalogo (comma 2). Indipendentemente dalla pena, l’arresto è obbligatorio per i delitti non colposi elencati: tra gli altri, delitti contro la personalità dello Stato e l’incolumità pubblica entro certe soglie, violenza sessuale (escluso il caso di minore gravità), furto con alcune aggravanti dell’art. 625 c.p. e furto in abitazione o con strappo, salvo che ricorra l’attenuante del danno di speciale tenuità, rapina ed estorsione, ricettazione aggravata, delitti in materia di armi e di stupefacenti (escluso il fatto lieve), associazione mafiosa, maltrattamenti, atti persecutori, omicidio stradale o nautico aggravato salvo il comportamento collaborativo del conducente. Sono richiesti i delitti non colposi, consumati o tentati, salvo l’ipotesi della lettera m-quater.

Delitti procedibili a querela (comma 3). Se la querela non è proposta contestualmente e la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto si esegue comunque; l’arrestato è liberato se la querela non sopraggiunge entro quarantotto ore o se vi è rinuncia o remissione. La polizia giudiziaria deve ricercare tempestivamente la persona offesa, che può proporre querela anche oralmente.

Flagranza. La nozione è definita dall’art. 382 c.p.p.: è in flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato, oppure, subito dopo, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (quasi flagranza).

Profili applicativi

Convalida. L’arrestato è posto a disposizione del pubblico ministero entro ventiquattro ore; il giudice per le indagini preliminari decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive (artt. 386, 390 e 391 c.p.p.). Il controllo del giudice è un giudizio di ragionevolezza compiuto ex ante, sulla base degli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento dell’arresto: occorre verificare la flagranza e l’astratta configurabilità di uno dei reati previsti, senza anticipare valutazioni sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari o sulla responsabilità. È un errore frequente negare la convalida sulla base di elementi emersi successivamente o di considerazioni sulla pericolosità dell’arrestato.

Quasi flagranza. Non basta che la polizia giudiziaria intervenga su indicazione della vittima o di terzi dopo il fatto: occorre un inseguimento senza soluzione di continuità o la diretta percezione di cose o tracce del reato collegate in modo inequivoco all’indiziato.

Attenuante del danno lieve. Nei casi della lettera e) l’attenuante dell’art. 62, primo comma, n. 4, c.p. esclude l’obbligatorietà; la sua sussistenza va però valutata con il criterio ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento dell’intervento.

Querela. Dopo la riforma del 2023, nell’ipotesi di persona offesa non rintracciabile, la querela non è condizione di legittimità dell’arresto, che va convalidato anche se l’avente diritto, poi rintracciato, sceglie di non presentarla; la mancata querela comporta soltanto la liberazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 16 febbraio 2026, n. 6121: in sede di convalida il giudice valuta l’operato della polizia giudiziaria secondo un parametro di mera ragionevolezza ex ante, senza tenere conto di elementi successivamente emersi e senza sconfinare nella gravità indiziaria o nella responsabilità.
  • Cassazione penale, sez. V, 26 marzo 2025, n. 12018: il furto commesso con violenza sulle cose rientra nella lettera e) del comma 2; le considerazioni sull’assenza di pericolosità sociale degli arrestati sono valutazioni ex post inidonee a incidere sulla legittimità dell’arresto.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 giugno 2026, n. 22517: sussiste la quasi flagranza quando l’indagato è inseguito subito dopo il fatto dal vigilante dell’esercizio e la polizia giudiziaria lo sorprende con cose o tracce inequivocabilmente riconducibili al reato, trattandosi di percezione diretta e non di informazioni di terzi.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 maggio 2026, n. 17762: quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto va convalidato anche in assenza di querela, poiché la sua mancata proposizione nelle quarantotto ore comporta solo la liberazione dell’arrestato.
  • Cassazione penale, sez. II, 4 febbraio 2026, n. 4635: la lettera f.1, introdotta dal decreto-legge n. 48 del 2025, estende l’arresto obbligatorio alla truffa aggravata ai danni di persone vulnerabili, in ragione dell’allarme sociale suscitato da tali condotte.

Rapporti con altre norme

L’art. 380 c.p.p. si integra con l’art. 381 c.p.p. sull’arresto facoltativo, con l’art. 382 c.p.p. sulla nozione di flagranza e con l’art. 383 c.p.p. sull’arresto da parte dei privati, consentito nei casi di arresto obbligatorio per delitti perseguibili d’ufficio. Gli adempimenti successivi sono regolati dagli artt. 386, 390 e 391 c.p.p. sulla presentazione al pubblico ministero, sulla richiesta di convalida e sull’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, mentre l’art. 449 c.p.p. consente il giudizio direttissimo. Il fermo è disciplinato dall’art. 384 c.p.p. e i divieti di arresto dall’art. 385 c.p.p. Per i reati procedibili a querela rileva l’art. 90-bis c.p.p. sulle informazioni alla persona offesa. Il fondamento costituzionale è nell’art. 13 Cost.; la Corte costituzionale, con la sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, aveva già escluso l’arresto obbligatorio per il furto aggravato quando ricorre l’attenuante del danno di speciale tenuità.