Art. 376 c.p.p. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.