Art. 358 c.p.p. Attività di indagine del pubblico ministero
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 358 c.p.p. apre il titolo V del libro V, dedicato all’attività del pubblico ministero, e ne fissa in una sola proposizione lo scopo e l’ampiezza: il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 c.p.p., cioè per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. La norma traduce la direttiva della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che configurava il pubblico ministero non come mero accusatore ma come organo di giustizia tenuto a ricercare anche gli elementi favorevoli all’imputato.
La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice, il 24 ottobre 1989, ma il quadro in cui opera è profondamente mutato: le investigazioni difensive (artt. 391-bis e seguenti c.p.p.), il rito abbreviato a prova contratta e, da ultimo, la regola della ragionevole previsione di condanna introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 per l’archiviazione (art. 408 c.p.p.) e per il non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) hanno accresciuto l’importanza di indagini complete.
Contenuto della disposizione
Finalità delle indagini. Il primo inciso collega l’attività investigativa all’art. 326 c.p.p.: le indagini servono a consentire al pubblico ministero di scegliere tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale. Non hanno, di regola, valore di prova nel dibattimento, salvo i casi previsti dalla legge.
Indagini a favore dell’indagato. Il secondo inciso impone di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli. L’obbligo non trasforma il pubblico ministero in difensore dell’indagato: è funzionale alla completezza delle indagini, che a sua volta garantisce un esercizio non apparente dell’azione penale ed evita processi superflui, in coerenza con l’art. 112 Cost.
Discrezionalità tecnica. La scelta degli atti da compiere, del loro contenuto e delle modalità spetta al pubblico ministero, che non è vincolato dalle sollecitazioni della difesa. La difesa dispone, per parte sua, degli strumenti delle investigazioni difensive e può sollecitare atti, chiedere l’incidente probatorio o presentare memorie.
Assenza di sanzione processuale. Il codice non ricollega alla violazione dell’art. 358 c.p.p. una nullità o un’inutilizzabilità. I rimedi sono indiretti: il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione, con l’indicazione di ulteriori indagini (art. 409, comma 4, c.p.p.); l’avocazione da parte del procuratore generale; la valutazione del giudice dell’udienza preliminare, che può disporre integrazioni probatorie (artt. 421-bis e 422 c.p.p.) o pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Profili applicativi
Eccezioni difensive. Nei procedimenti cautelari la difesa lamenta spesso che il pubblico ministero non abbia svolto accertamenti potenzialmente favorevoli. La giurisprudenza distingue: il giudice deve valutare gli elementi a favore acquisiti, a pena di nullità dell’ordinanza (art. 292, comma 2-ter, c.p.p.), ma tra essi rientrano solo dati oggettivi e concludenti già presenti negli atti; la mancata effettuazione di indagini ipoteticamente favorevoli non vizia di per sé il provvedimento.
Perquisizioni e attività di ricerca. L’art. 358 c.p.p. è talora richiamato per giustificare atti di ricerca della prova: la perquisizione finalizzata a reperire documentazione contabile può servire sia a confermare l’ipotesi accusatoria sia a far emergere elementi di segno opposto.
Comportamento dell’indagato. Al dovere del pubblico ministero corrisponde, sul piano della riparazione per ingiusta detenzione, l’onere dell’indagato che accetti di rispondere di non tacere gli elementi a discarico: chi li riveli solo tardivamente può incorrere in colpa grave ostativa all’indennizzo.
Responsabilità del magistrato. La norma attiene alla dimensione oggettiva delle indagini e non fonda, di per sé, obblighi puntuali la cui omissione integri automaticamente un rifiuto di atti d’ufficio: la valutazione su quali accertamenti siano necessari resta riservata al pubblico ministero.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 358 c.p.p. si legge con l’art. 326 c.p.p., che fissa la finalità delle indagini, con l’art. 327 c.p.p. sulla direzione delle indagini e con l’art. 370 c.p.p. sulla delega alla polizia giudiziaria. Il controllo sulla completezza si esercita attraverso gli artt. 408, 409 e 412 c.p.p. nella fase dell’archiviazione e attraverso gli artt. 421-bis, 422 e 425 c.p.p. nell’udienza preliminare. La disciplina delle investigazioni difensive (artt. 391-bis e seguenti c.p.p.) e il deposito degli atti con l’avviso dell’art. 415-bis c.p.p. completano il sistema sul versante della difesa. Rileva inoltre l’art. 292, comma 2-ter, c.p.p. sulla valutazione degli elementi a favore nell’ordinanza cautelare, l’art. 430 c.p.p. sull’attività integrativa di indagine dopo l’esercizio dell’azione penale e l’art. 314 c.p.p. sulla riparazione per ingiusta detenzione. Il fondamento costituzionale è nell’art. 112 Cost.; l’art. 111 Cost. ne orienta la lettura sul piano del giusto processo.