Art. 368 c.p.p. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.