Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 359 c.p.p., collocato nel titolo V del libro V dedicato all’attività del pubblico ministero, consente all’organo dell’accusa di nominare consulenti tecnici e di avvalersene quando, nel corso delle indagini preliminari, procede ad accertamenti, rilievi o altre operazioni che richiedono competenze specialistiche. La norma colma il divario tra le conoscenze giuridiche del magistrato e i saperi tecnici e scientifici necessari per ricostruire i fatti: medicina legale, balistica, informatica forense, contabilità, ingegneria, chimica.

A differenza della perizia (artt. 220 e seguenti c.p.p.), disposta dal giudice e affidata a un ausiliario terzo, la consulenza del pubblico ministero è un atto di parte, scelto e conferito senza contraddittorio. Essa resta però inserita in un’attività che, per espressa previsione dell’art. 358 c.p.p., deve estendersi anche agli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. La disposizione è rimasta immutata dal testo originario, in vigore dal 24 ottobre 1989.

Contenuto della disposizione

Presupposti e oggetto (comma 1). Il pubblico ministero può nominare consulenti quando procede ad accertamenti, a rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, o a ogni altra operazione tecnica per la quale siano necessarie specifiche competenze. La nomina è rimessa alla valutazione del pubblico ministero, che individua il quesito e l’oggetto dell’incarico; di regola il consulente è scelto tra gli iscritti agli albi dei periti (art. 73 disp. att. c.p.p.).

Obbligo di prestare l’opera. I consulenti nominati non possono rifiutare la loro opera: l’incarico ha natura pubblicistica, poiché il consulente coopera a una funzione di giustizia.

Assistenza ad atti di indagine (comma 2). Il pubblico ministero può autorizzare il consulente ad assistere a singoli atti di indagine, quando la presenza di un tecnico sia utile per orientarne lo svolgimento, ad esempio in un sopralluogo o in un’ispezione.

Accertamenti ripetibili e irripetibili. L’art. 359 c.p.p. disciplina gli accertamenti ripetibili, i cui esiti confluiscono nel fascicolo del pubblico ministero e non sono, di regola, utilizzabili in dibattimento se non attraverso l’esame del consulente. Quando l’accertamento riguarda persone, cose o luoghi soggetti a modificazione, si applica l’art. 360 c.p.p., che impone l’avviso alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori, con facoltà di nominare consulenti e di formulare riserva di incidente probatorio; in tal caso il verbale entra nel fascicolo per il dibattimento.

Profili applicativi

Rilievi, prelievi e accertamenti. La distinzione decisiva è tra il rilievo, cioè la raccolta materiale di dati attinenti al reato, e l’accertamento, che consiste nello studio e nella valutazione critica di quei dati secondo canoni tecnico-scientifici. Le garanzie dell’art. 360 c.p.p. presidiano soltanto l’accertamento irripetibile; le operazioni di prelievo, la messa in sicurezza dei reperti e le attività urgenti di natura materiale (individuazione di impronte, campionamenti, bonifica di un’area) ricadono invece nell’art. 354 c.p.p. e possono essere delegate alla polizia giudiziaria.

Il criterio dell’irripetibilità. L’accertamento è irripetibile solo se, con valutazione ex ante e secondo ragionevole prevedibilità, l’esame altera la cosa, il luogo o la persona, o se l’oggetto è destinato a modificarsi in tempi brevi, perdendo valenza probatoria. Un’attività prevalentemente documentale, o un esame tecnico ripetibile, può essere svolto ai sensi dell’art. 359 c.p.p. senza avvisi alla difesa.

Valore probatorio. Le conclusioni del consulente del pubblico ministero sono valutate liberamente dal giudice. La difesa che intenda contrastarle non può limitarsi a richiamare le conclusioni difformi del proprio consulente: deve opporre controargomentazioni tecniche specifiche e, nel ricorso per cassazione, indicare puntualmente i passaggi della consulenza di parte trascurati dal giudice.

Errori frequenti. Eccepire la violazione dell’art. 360 c.p.p. per accertamenti ripetibili; confondere prelievo e analisi; contestare in sede di legittimità la consulenza senza specifiche allegazioni tecniche.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 6 marzo 2026, n. 8783: l’accertamento tecnico irripetibile, che impone le garanzie dell’art. 360 c.p.p., è solo quello che, secondo una valutazione ex ante, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona esaminata; legittima la consulenza conferita ai sensi dell’art. 359 c.p.p. per accertamenti in prevalenza documentali; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 20 ottobre 2025, n. 34181: l’art. 360 c.p.p. riguarda l’accertamento, cioè lo studio e la valutazione critica dei dati, e non il rilievo o il prelievo, delegabili alla polizia giudiziaria; sono irripetibili solo gli accertamenti su oggetti destinati a perdere in breve tempo valenza probatoria; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 13 marzo 2025, n. 10089: le operazioni urgenti di natura meramente materiale, come la bonifica di un’area con prelievo di campioni, rientrano nell’art. 354 c.p.p. e non negli accertamenti tecnici degli artt. 359 e 360 c.p.p., che presuppongono un’attività valutativa su base tecnico-scientifica; ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 7004: il giudice può fondarsi sulle conclusioni del consulente del pubblico ministero quando la difesa si limita a contrapporre le diverse conclusioni del proprio consulente, senza specifiche controargomentazioni tecniche; ricorso inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 359 c.p.p. si integra con l’art. 358 c.p.p., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato; con l’art. 359-bis c.p.p. sui prelievi coattivi di campioni biologici; con l’art. 360 c.p.p. sugli accertamenti tecnici non ripetibili e con l’art. 117 disp. att. c.p.p., che ne estende le garanzie agli accertamenti che modificano lo stato di cose, luoghi o persone. Per le attività urgenti della polizia giudiziaria rilevano gli artt. 348, comma 4, e 354 c.p.p., e per la delega l’art. 370 c.p.p. La consulenza tecnica fuori dai casi di perizia e quella di parte sono regolate dagli artt. 225 e 233 c.p.p.; le indagini difensive dagli artt. 327-bis e 391-sexies e seguenti c.p.p. L’esame dibattimentale del consulente segue l’art. 501 c.p.p., mentre l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti irripetibili è disciplinato dall’art. 431 c.p.p.