Art. 354 c.p.p. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 354 c.p.p. appartiene al titolo IV del libro V, dedicato all’attività di iniziativa della polizia giudiziaria, e disciplina gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, nonché il sequestro compiuto prima dell’intervento del pubblico ministero. La norma risponde a un’esigenza elementare dell’indagine: le tracce del reato sono per natura deperibili, e il tempo necessario perché il magistrato assuma la direzione delle indagini può comprometterne la conservazione. In questi casi la polizia giudiziaria è autorizzata a intervenire in via autonoma e provvisoria, con atti che il codice qualifica come urgenti e che restano soggetti al successivo controllo dell’autorità giudiziaria.
Il testo è stato modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 e dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, che ha inserito nel comma 2 le regole sulla conservazione e duplicazione dei dati informatici. Il periodo aggiunto al comma 3 dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, relativo al prelievo di materiale biologico, è stato soppresso dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, che ha istituito la banca dati nazionale del DNA.
Contenuto della disposizione
Dovere di conservazione (comma 1). Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria curano che tracce e cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non sia mutato prima dell’intervento del pubblico ministero. È un dovere generale e preventivo, che grava anche sugli agenti.
Accertamenti e rilievi su luoghi e cose (comma 2). Se vi è pericolo che cose, tracce e luoghi si alterino, si disperdano o si modifichino, e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi. Rispetto a dati, informazioni e sistemi informatici adottano le misure tecniche idonee ad assicurarne la conservazione e a impedirne l’alterazione e l’accesso, provvedendo ove possibile alla duplicazione immediata con procedure che garantiscano la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti.
Accertamenti sulle persone (comma 3). Alle stesse condizioni gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono gli accertamenti e i rilievi sulle persone diversi dall’ispezione personale, che resta riservata all’autorità giudiziaria salvo i casi dell’art. 352 c.p.p.
Garanzie difensive. All’indagato presente deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.), che ha diritto di assistere senza diritto di essere previamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Il verbale va trasmesso al pubblico ministero; il sequestro deve essere convalidato entro quarantotto ore dalla trasmissione (art. 355 c.p.p.).
Profili applicativi
Rilievi e accertamenti tecnici. Il rilievo consiste nella mera raccolta e descrizione di dati (fotografie, misurazioni, campionamenti), mentre l’accertamento tecnico implica un’elaborazione critica: quando questa non è ripetibile, si applicano le garanzie dell’art. 360 c.p.p. La distinzione è decisiva nella casistica degli incidenti stradali, delle analisi su sostanze e delle copie forensi.
Etilometro. L’accertamento alcolimetrico su strada è l’esempio più frequente di accertamento urgente sulla persona. L’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore integra una nullità a regime intermedio, da eccepire entro la deliberazione della sentenza di primo grado; la verbalizzazione differita, invece, non produce alcuna nullità, in ossequio al principio di tassatività.
Prova digitale. La copia forense di dispositivi o caselle di posta elettronica può essere eseguita in via urgente per impedire la cancellazione dei dati. L’inosservanza delle migliori prassi tecniche, come la mancata validazione con codice hash o l’assenza di una formale catena di custodia, non determina di per sé l’inutilizzabilità, ma impone al giudice di verificare in concreto l’integrità e l’affidabilità del dato.
Proporzionalità del sequestro. Anche il sequestro d’urgenza deve rispettare il principio di proporzionalità: deve riguardare solo i beni effettivamente necessari a fini probatori ed essere disposto quando lo stesso risultato non sia conseguibile con mezzi meno incisivi, specialmente nel caso di dispositivi contenenti grandi quantità di dati personali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 354 c.p.p. si inserisce tra le attività di iniziativa della polizia giudiziaria disciplinate dagli artt. 347-357 c.p.p.: presuppone l’art. 348 c.p.p. sull’assicurazione delle fonti di prova e si coordina con l’art. 352 c.p.p. sulle perquisizioni, con l’art. 355 c.p.p. sulla convalida del sequestro e i relativi rimedi, con l’art. 356 c.p.p. sull’assistenza del difensore e con l’art. 357 c.p.p. sulla documentazione. Gli atti irripetibili confluiscono nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p. Per gli accertamenti tecnici non ripetibili rileva l’art. 360 c.p.p.; per il sequestro probatorio, gli artt. 253 e 254 c.p.p., e per i dati informatici l’art. 254-bis c.p.p. Il prelievo coattivo di materiale biologico è regolato dagli artt. 224-bis e 349, comma 2-bis, c.p.p. Sul piano attuativo rileva l’art. 114 disp. att. c.p.p.; nella circolazione stradale, l’art. 186 del codice della strada. Il fondamento costituzionale è negli artt. 13, 14 e 42 Cost.