Art. 352 c.p.p. Perquisizioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 352 c.p.p. attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di procedere a perquisizioni di propria iniziativa, in deroga alla regola secondo cui la perquisizione è disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria (art. 247 c.p.p.). Si tratta di un mezzo di ricerca della prova che incide sulla libertà personale e sull’inviolabilità del domicilio, tutelate dagli artt. 13 e 14 Cost., i quali ammettono interventi provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, soggetti a convalida. La norma ne è la puntuale attuazione: tipizza le situazioni di urgenza, impone la trasmissione del verbale e la convalida del pubblico ministero entro termini stringenti.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ha introdotto il comma 1-bis sulla perquisizione di sistemi informatici e telematici. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha riscritto il secondo periodo del comma 4, prevedendo che il pubblico ministero decida sulla convalida con decreto motivato, e ha aggiunto il comma 4-bis, che introduce l’opposizione al giudice contro la perquisizione non seguita da sequestro. L’intervento colma il vuoto di tutela censurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Brazzi c. Italia. Il testo vigente è in vigore dal 30 dicembre 2022.

Contenuto della disposizione

Flagranza ed evasione (comma 1). Nella flagranza del reato o in caso di evasione, gli ufficiali procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che queste cose o tracce, l’indagato o l’evaso si trovino in un determinato luogo.

Sistemi informatici (comma 1-bis). Negli stessi presupposti la perquisizione può riguardare sistemi informatici o telematici, anche protetti, adottando misure tecniche che assicurino la conservazione dei dati originali e ne impediscano l’alterazione.

Esecuzione di misure e fermo (comma 2). Quando si deve eseguire un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione per i delitti dell’art. 380 c.p.p., ovvero un fermo, la perquisizione è consentita se ricorrono i presupposti del comma 1 e particolari motivi di urgenza impediscono di attendere un decreto.

Limiti orari e convalida (commi 3 e 4). La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti dell’art. 251 c.p.p. quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo, che nelle quarantotto ore successive decide con decreto motivato sulla convalida.

Opposizione (comma 4-bis). Se alla perquisizione non è seguito il sequestro, l’indagato e la persona perquisita possono proporre opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida; il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p., applicando l’art. 252-bis, comma 3, c.p.p. Se invece è seguito il sequestro, il rimedio è il riesame (art. 324 c.p.p.).

Profili applicativi

Il fondato motivo. Il controllo sulla legittimità si compie ex ante, guardando agli elementi disponibili agli operanti al momento dell’atto, non all’esito della ricerca. Il giudice non può sostituire le proprie scelte a quelle discrezionali della polizia giudiziaria, ma verifica la sussistenza dei presupposti di legge.

Perquisizione illegittima e sequestro. L’eventuale illegittimità della perquisizione non rende di per sé inutilizzabile il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti, che costituisce atto dovuto: le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità restano distinte. Resta ferma la possibile responsabilità degli operanti e la rilevanza disciplinare.

Dispositivi elettronici. Nel caso di smartphone e computer il vero oggetto della ricerca sono i dati: la perquisizione e il successivo sequestro devono rispettare un canone di proporzionalità, selezionando i dati pertinenti e restituendo quelli estranei.

Opposizione e perquisizioni preventive. Il rimedio del comma 4-bis riguarda anche le perquisizioni preventive previste da leggi speciali (armi, stupefacenti), in una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Contro la decisione sull’opposizione è ammesso il ricorso per cassazione, anche del pubblico ministero, in ragione del rinvio all’art. 127 c.p.p. nella formula “a norma”.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 19 dicembre 2025, n. 40969: l’opposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 consente di dedurre solo vizi attinenti ai presupposti legali della perquisizione e, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, non è limitata alle perquisizioni processuali ma si estende a quelle preventive.
  • Cassazione penale, sez. III, 8 maggio 2026, n. 16570: il pubblico ministero è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che accoglie l’opposizione; il giudice deve verificare ex ante i presupposti di legge senza sindacare le scelte discrezionali degli operanti, e l’ordinanza è stata annullata senza rinvio.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 27 marzo 1996, n. 5021: l’inosservanza delle formalità di acquisizione non determina di per sé inutilizzabilità, che presuppone una prova vietata; nella fattispecie di perquisizione illegittima seguita da sequestro di cose pertinenti al reato, il sequestro è stato ritenuto atto dovuto.
  • Cassazione penale, sez. I, 6 giugno 2024, n. 22947: richiamando le Sezioni Unite, ha confermato l’utilizzabilità dei dati acquisiti con il sequestro conseguente all’accesso contestato, ribadendo la distinzione tra nullità e inutilizzabilità.
  • Cassazione penale, sez. VI, 10 settembre 2026, n. 33309: con la legge n. 48 del 2008 l’oggetto della ricerca si è esteso a dati e programmi informatici; poiché il sequestro del dispositivo è prodromico all’accesso ai dati, va scrutinata la proporzionalità del vincolo.

Rapporti con altre norme

L’art. 352 c.p.p. deroga agli artt. 247-251 c.p.p. sulla perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria e si coordina con l’art. 252 c.p.p. (sequestro conseguente) e con l’art. 252-bis c.p.p. (opposizione al decreto del pubblico ministero). Il verbale è disciplinato dall’art. 357 c.p.p.; l’art. 113 disp. att. c.p.p. consente, in casi di particolare necessità e urgenza, che l’atto sia compiuto anche dagli agenti di polizia giudiziaria. Presupposti richiamati sono la flagranza (art. 382 c.p.p.), i delitti dell’art. 380 c.p.p. e il fermo (art. 384 c.p.p.). L’art. 354 c.p.p. regola gli accertamenti urgenti e il sequestro d’iniziativa. Tra le leggi speciali, l’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l’art. 41 del T.U.L.P.S. prevedono perquisizioni preventive. Il fondamento costituzionale è negli artt. 13 e 14 Cost., letti con l’art. 8 CEDU.