Art. 350 c.p.p. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384-bis.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4.
4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-ter.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991, n. 259 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24), ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 350, settimo comma, limitatamente all’ inciso “salvo quanto previsto dall’ art. 503 comma 3”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 350 c.p.p. regola l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini da parte della polizia giudiziaria. La norma tiene insieme due esigenze in tensione: l’utilità investigativa delle dichiarazioni dell’indagato, specie nelle prime fasi, e le garanzie del diritto di difesa e del diritto al silenzio (artt. 24 e 111 Cost.; art. 64 c.p.p.). Per questo il legislatore distingue tre situazioni: le sommarie informazioni assunte con la necessaria assistenza del difensore; le notizie raccolte sul luogo o nell’immediatezza del fatto senza difensore, utilizzabili solo per proseguire le indagini; le dichiarazioni spontanee, che la polizia giudiziaria si limita a ricevere.
Numerose le modifiche. Il comma 7 è stato riscritto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 259 del 1991, aveva colpito il precedente inciso sul rinvio all’art. 503 c.p.p. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso il comma 1 ai casi di allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.). Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto il comma 4-bis sull’atto a distanza. Da ultimo, il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha riscritto il comma 5: le notizie e indicazioni assunte senza difensore sono ora ammesse solo quando lo impone la necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona, ovvero di compiere attività indispensabili per evitare una grave compromissione delle indagini. Il testo vigente è in vigore dal 15 novembre 2024.
Contenuto della disposizione
Sommarie informazioni (commi 1-4). Sono assunte da ufficiali di polizia giudiziaria, con le modalità dell’art. 64 c.p.p. (avvertimenti sulla facoltà di non rispondere e sull’uso delle dichiarazioni), dall’indagato che non sia in stato di arresto o di fermo, salvo il caso dell’art. 384-bis c.p.p. L’indagato è invitato a nominare un difensore di fiducia, altrimenti si provvede d’ufficio; l’assistenza è necessaria e il difensore, tempestivamente avvisato, ha l’obbligo di presenziare. Se non è reperito o non compare, il pubblico ministero designa un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.
Atto a distanza (comma 4-bis). Con il consenso dell’indagato e del difensore, il pubblico ministero può autorizzare lo svolgimento a distanza, osservando, in quanto compatibile, l’art. 133-ter c.p.p.
Notizie sul luogo del fatto (commi 5 e 6). Senza difensore, anche nei confronti dell’arrestato o del fermato, gli ufficiali possono assumere notizie e indicazioni solo nei casi di necessità ora tipizzati. Di tali notizie è vietata ogni documentazione e utilizzazione: servono soltanto a orientare l’immediata attività investigativa.
Dichiarazioni spontanee (comma 7). La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dell’indagato; esse non sono utilizzabili in dibattimento, salvo che per le contestazioni nei limiti dell’art. 503, comma 3, c.p.p.
Profili applicativi
Spontaneità effettiva. Il discrimine decisivo è tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate. Le prime sono utilizzabili nella fase delle indagini, nel procedimento cautelare e nei riti a prova contratta, anche se rese senza difensore e senza gli avvisi dell’art. 64 c.p.p., purché emerga con chiarezza che il dichiarante ha scelto liberamente di parlare; le seconde, se raccolte senza garanzie, sono affette da inutilizzabilità patologica, anche nel giudizio abbreviato. Il verbale deve quindi dare conto delle circostanze in cui le dichiarazioni sono state rese.
Forma della documentazione. Le dichiarazioni spontanee devono risultare da un verbale sottoscritto dal dichiarante, non sostituibile con una semplice annotazione di servizio; possono però essere inserite nel verbale di perquisizione, di sequestro o di arresto, senza necessità di un atto autonomo.
Giudizio abbreviato. La scelta del rito speciale rende utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee ritualmente documentate, perché il divieto del comma 7 riguarda solo il dibattimento. Resta fermo che l’inutilizzabilità patologica, come quella delle dichiarazioni sollecitate, non è sanata dalla scelta del rito.
Cambio di veste. Se nel corso dell’audizione di una persona informata emergono indizi a suo carico, l’atto va interrotto e si deve procedere con le garanzie dell’art. 350 c.p.p. (art. 63 c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 350 c.p.p. presuppone gli artt. 63 e 64 c.p.p. (dichiarazioni indizianti e regole per l’interrogatorio) e l’art. 97 c.p.p. sulla difesa d’ufficio. Si distingue dall’interrogatorio delegato dal pubblico ministero (art. 370 c.p.p.) e dall’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.). La documentazione è regolata dall’art. 357 c.p.p.; l’uso dibattimentale per le contestazioni dall’art. 503, comma 3, c.p.p., mentre nel giudizio abbreviato vale l’art. 442 c.p.p. Per la raccolta di informazioni da altre persone si veda l’art. 351 c.p.p.; per l’atto a distanza l’art. 133-ter c.p.p. Il comma 1 richiama l’art. 384 c.p.p. sul fermo e l’art. 384-bis c.p.p. sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il quadro costituzionale è dato dagli artt. 24 e 111 Cost., letti alla luce del diritto al silenzio e del diritto all’assistenza difensiva riconosciuti dall’art. 6 CEDU e dalla direttiva 2013/48/UE.