Art. 347 c.p.p. Obbligo di riferire la notizia del reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.

Testo in vigore dal 9 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 347 c.p.p. apre il titolo IV del libro V, dedicato all’attività a iniziativa della polizia giudiziaria, e stabilisce il dovere di questa di riferire al pubblico ministero la notizia di reato acquisita. La norma attua il principio, sancito dall’art. 109 Cost., per cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria: le indagini sono dirette dal pubblico ministero, che deve essere informato senza indugio per poter assumere le determinazioni di sua competenza, a cominciare dall’iscrizione nel registro dell’art. 335 c.p.p. La comunicazione, nella prassi detta “CNR”, è dunque lo snodo tra l’attività autonoma della polizia e la direzione giudiziaria del procedimento.

Il testo originario imponeva la comunicazione entro quarantotto ore. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha sostituito il comma 1 introducendo la formula “senza ritardo”, ha inserito il comma 2-bis e ha riscritto il primo periodo del comma 3, successivamente modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) ha esteso la comunicazione immediata, anche orale, ai delitti di violenza domestica e di genere. Da ultimo, l’art. 10 della legge 17 luglio 2026, n. 131 ha inserito il comma 3-bis a tutela dei minori coinvolti in contesti di criminalità organizzata.

Contenuto della disposizione

Contenuto della comunicazione (commi 1 e 2). Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute e trasmettendo la relativa documentazione. Comunica inoltre, quando possibile, le generalità, il domicilio e ogni dato utile all’identificazione dell’indagato, della persona offesa e delle persone informate sui fatti.

Atti garantiti (comma 2-bis). Se sono stati compiuti atti che prevedono l’assistenza del difensore dell’indagato, la comunicazione va trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salvi i termini speciali previsti dalla legge.

Comunicazione immediata (comma 3). Per i gravi delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p., per i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale nelle sue varie forme, gli atti persecutori, la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e le lesioni aggravate commesse in ambito familiare o affettivo, nonché in ogni caso di urgenza, la comunicazione è data immediatamente, anche in forma orale, e deve essere seguita senza ritardo da quella scritta completa.

Tutela dei minori (comma 3-bis). Nei procedimenti per associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o delitti aggravati dal metodo mafioso, se emerge una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore distrettuale, ai fini della comunicazione al procuratore presso il tribunale per i minorenni.

Data e ora (comma 4). La comunicazione indica il giorno e l’ora in cui la notizia è stata acquisita, elemento essenziale per verificare la tempestività dell’adempimento.

Profili applicativi

Tempestività. Le espressioni “senza ritardo” e “immediatamente” non fissano termini numerici, ma indicano un margine temporale ristretto, da valutare secondo le normali esigenze di un ufficio con un ordinario carico di lavoro. La polizia giudiziaria non può differire la comunicazione per verificare preventivamente la fondatezza della notizia: la valutazione spetta al pubblico ministero.

Responsabilità penale. L’omessa o ritardata comunicazione può integrare i delitti degli artt. 361 e 363 c.p. Il reato sussiste quando il ritardo impedisce al pubblico ministero di assumere tempestivamente le iniziative di sua spettanza; l’obbligo, peraltro, presuppone che la notizia sia stata acquisita nell’esercizio delle funzioni.

Fase anteriore all’intervento del pubblico ministero. Finché la notizia non è trasmessa, la polizia giudiziaria è l’autorità che gestisce il procedimento. Gli atti ricevuti in questa fase, come la nomina del difensore e l’elezione di domicilio, devono essere inoltrati con la comunicazione e producono effetto anche se la trasmissione tarda.

Utilizzo processuale. La comunicazione e le annotazioni allegate confluiscono nel fascicolo del pubblico ministero e sono pienamente utilizzabili nei riti a prova contratta, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento; nel dibattimento, invece, gli elementi devono essere acquisiti nel contraddittorio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 15 febbraio 2023, n. 6340: le locuzioni “senza ritardo” e “immediatamente” dei commi 1 e 3 non impongono termini precisi, ma richiedono che la comunicazione avvenga non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico.
  • Cassazione penale, sez. VI, 3 novembre 2023, n. 44330: l’omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione non consente al pubblico ministero alcuna iniziativa, e il passaggio dal termine di quarantotto ore alla formula “senza ritardo” non autorizza il pubblico ufficiale a vagliare la fondatezza della notizia.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 gennaio 2025, n. 3067: l’obbligo di denuncia presuppone che la notizia sia acquisita nell’esercizio delle funzioni; l’appartenente alla Polizia di Stato che la apprende in una conversazione privata, fuori servizio, non è tenuto agli obblighi propri della polizia giudiziaria.
  • Cassazione penale, sez. I, 10 febbraio 2026, n. 5411: prima dell’intervento del pubblico ministero, autorità procedente è anche la polizia giudiziaria, tenuta a trasmettere ai sensi dell’art. 347 c.p.p. tutti gli atti raccolti, comprese nomine ed elezioni di domicilio, senza che l’indagato debba verificarne l’inoltro.
  • Cassazione penale, sez. III, 14 luglio 2025, n. 25812: nella procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari mediante prescrizioni, modellata su quella in materia di sicurezza del lavoro e ambientale, resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.

Rapporti con altre norme

L’art. 347 c.p.p. presuppone l’art. 330 c.p.p., che attribuisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria il potere di prendere notizia dei reati, e l’art. 55 c.p.p. sulle funzioni della polizia giudiziaria; si coordina con l’art. 331 c.p.p. sulla denuncia dei pubblici ufficiali e con l’art. 335 c.p.p. sull’iscrizione. Le attività riferite sono quelle degli artt. 348-357 c.p.p., tra cui l’assicurazione delle fonti di prova, le sommarie informazioni, le perquisizioni, gli accertamenti urgenti e i sequestri; l’art. 357 c.p.p. ne regola la documentazione. Rilevano inoltre l’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. richiamato dal comma 3, gli artt. 108-bis e 112 disp. att. c.p.p. e, sul piano sostanziale, gli artt. 361 e 363 c.p. sull’omessa denuncia. Il fondamento costituzionale è nell’art. 109 Cost.