Art. 243 c.p.p. Rilascio di copie
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116.