Art. 234 c.p.p. Prova documentale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 234 c.p.p. apre il capo VII del titolo II del libro III, dedicato ai documenti come mezzo di prova. La norma ammette l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Si tratta di una nozione aperta e tecnologicamente neutra: è documento ogni oggetto che incorpora una rappresentazione di un fatto formata al di fuori del procedimento e indipendentemente da esso, a prescindere dal supporto materiale.
La ratio è consentire l’ingresso nel processo di rappresentazioni preesistenti, senza le quali la ricostruzione del fatto sarebbe spesso impossibile, distinguendole dalla documentazione degli atti del procedimento, che segue regole proprie (artt. 134 e seguenti c.p.p.). La disposizione non è stata modificata dall’entrata in vigore del codice, il 24 ottobre 1989; il sistema si è però arricchito dell’art. 234-bis c.p.p. sull’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero e, soprattutto, di una riflessione giurisprudenziale sui rapporti tra prova documentale e tutela della corrispondenza.
Contenuto della disposizione
Oggetto (comma 1). Possono essere acquisiti scritti e documenti rappresentativi di qualunque genere: lettere, contratti, fotografie, filmati di videosorveglianza privata, registrazioni audio, file informatici, messaggi elettronici. Determinante è la formazione del documento fuori dal procedimento: i verbali e le riproduzioni degli atti compiuti nel procedimento, ad esempio, ne costituiscono documentazione e non documenti in senso proprio.
Copia (comma 2). Quando l’originale è distrutto, smarrito o sottratto e non è recuperabile, può essere acquisita una copia.
Divieto (comma 3). È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti del processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. Il divieto, coerente con gli artt. 194 e 195 c.p.p., impedisce l’ingresso di elementi privi di base conoscitiva verificabile o idonei a orientare il giudizio su apprezzamenti di carattere personale; la sua violazione comporta l’inutilizzabilità dell’art. 191 c.p.p.
Profili applicativi
Messaggi elettronici e corrispondenza. L’orientamento tradizionale qualificava i messaggi WhatsApp, gli SMS e le email conservati nella memoria di un dispositivo come prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Dopo la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, la Cassazione ha precisato che tali messaggi costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione, finché non abbiano perso ogni carattere di attualità rispetto all’interesse alla riservatezza; la loro acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria deve quindi seguire le forme del sequestro di corrispondenza dell’art. 254 c.p.p., che non richiedono necessariamente un provvedimento del giudice, potendo provvedere anche il pubblico ministero.
Produzione da parte di un interlocutore. La regola non opera quando il contenuto dei messaggi è prodotto da chi ha partecipato alla conversazione: il destinatario può disporre liberamente della corrispondenza ricevuta e produrla come documento. Diversa è la situazione dei messaggi intercorsi tra terzi, giunti nella disponibilità della parte per vie esterne alla conversazione, la cui acquisizione richiede il decreto di sequestro.
Affidabilità. Screenshot, trascrizioni e fotocopie di chat sono documenti, ma la loro forza probatoria dipende dalla verifica di provenienza, integrità e attendibilità. L’acquisizione del supporto originale, o di una copia forense, non è sempre indispensabile: la necessità va valutata in concreto, tenendo conto della credibilità di chi produce il documento e delle contestazioni sollevate.
Registrazioni fonografiche. La registrazione di un colloquio effettuata da uno degli interlocutori, all’insaputa degli altri, costituisce documento fonografico e non intercettazione, e può essere acquisita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. La trascrizione rappresenta il contenuto della registrazione, il cui supporto deve essere disponibile quando ne è contestata l’affidabilità.
Consigli pratici. Chi produce documenti informatici dovrebbe conservare l’originale o una copia forense con impronta di hash, indicare data e modalità di estrazione e predisporre una trascrizione fedele, così da prevenire eccezioni di inattendibilità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 234 c.p.p. si inserisce nel capo dedicato ai documenti, insieme all’art. 234-bis c.p.p. sui documenti e dati informatici, all’art. 235 c.p.p. sui documenti costituenti corpo del reato, all’art. 236 c.p.p. sui documenti relativi al giudizio sulla personalità, all’art. 237 c.p.p. sui documenti provenienti dall’imputato, all’art. 238 c.p.p. sui verbali di prove di altri procedimenti, all’art. 238-bis c.p.p. sulle sentenze irrevocabili all’art. 240 c.p.p. sui documenti anonimi e sugli atti relativi a intercettazioni illegali e all’art. 241 c.p.p. sui documenti falsi. Si coordina con l’art. 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza, con gli artt. 266 e seguenti c.p.p. sulle intercettazioni, con l’art. 191 c.p.p. sull’inutilizzabilità, con gli artt. 194 e 195 c.p.p. sui limiti della testimonianza e con l’art. 495 c.p.p. sull’ammissione delle prove in dibattimento. Sul piano costituzionale rilevano l’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza e l’art. 111 Cost. sul contraddittorio nella formazione della prova.