Art. 234-bis c.p.p. Acquisizione di documenti e dati informatici

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare

Testo in vigore dal 21 aprile 2015

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.