Art. 234-bis c.p.p. Acquisizione di documenti e dati informatici
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare