Art. 244 c.p.p. Casi e forme delle ispezioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

Testo in vigore dal 5 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 244 c.p.p. apre il capo I del titolo III del libro III, dedicato ai mezzi di ricerca della prova, e disciplina l’ispezione di persone, luoghi e cose. A differenza dei mezzi di prova, che forniscono direttamente al giudice elementi di convincimento, i mezzi di ricerca servono a individuare e acquisire tracce ed elementi già esistenti. L’ispezione consiste nell’osservazione diretta e nella descrizione dello stato di una persona, di un luogo o di una cosa per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato; si distingue dalla perquisizione, che mira a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti, e dall’accertamento tecnico, che implica valutazioni specialistiche.

La disposizione incide su beni di rilievo costituzionale, come la libertà personale (art. 13 Cost.) e l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), e per questo richiede un decreto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 8 della legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ha esteso l’ultimo periodo del comma 2 ai sistemi informatici o telematici, aggiungendo l’obbligo di adottare misure tecniche che assicurino la conservazione dei dati originali e ne impediscano l’alterazione. È nata così l’ispezione informatica.

Contenuto della disposizione

Presupposti (comma 1). L’ispezione è disposta quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato: impronte, macchie, lesioni, danni, segni di effrazione, alterazioni dello stato dei luoghi. L’atto può riguardare la persona (con i limiti dell’art. 245 c.p.p.), i luoghi (art. 246 c.p.p.) e le cose.

Forma. Il provvedimento è un decreto motivato dell’autorità giudiziaria, cioè del pubblico ministero nelle indagini o del giudice nelle fasi successive. La motivazione deve dar conto del nesso tra l’atto e il reato per cui si procede. Alla polizia giudiziaria spettano, in via d’urgenza, gli accertamenti e i rilievi dell’art. 354 c.p.p., che rappresentano il corrispondente atto di iniziativa.

Reato senza tracce o con tracce alterate (comma 2, primo periodo). Se il reato non ha lasciato tracce o queste sono scomparse, cancellate, disperse, alterate o rimosse, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, per quanto possibile, verifica quello preesistente, individuando modo, tempo e cause delle modificazioni. L’ispezione diventa così anche ricostruttiva.

Operazioni tecniche (comma 2, secondo periodo). Possono disporsi rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche su sistemi informatici o telematici. In tal caso l’autorità deve adottare misure che garantiscano la conservazione dei dati originali e ne impediscano l’alterazione: tipicamente la copia forense con calcolo dei codici di controllo.

Garanzie difensive. Quando all’ispezione disposta dal pubblico ministero deve partecipare l’indagato, al difensore va dato avviso almeno ventiquattro ore prima, salvi i casi di assoluta urgenza (art. 364 c.p.p.); il verbale confluisce, quando irripetibile, nel fascicolo per il dibattimento. Il decreto, privo di natura decisoria, non è autonomamente impugnabile.

Profili applicativi

Nella prassi le questioni più frequenti riguardano la qualificazione dell’atto. Non ogni osservazione di una cosa è un’ispezione: l’esame di un telefono cellulare per individuarne il numero di utenza non è né perquisizione né ispezione, perché il numero non è traccia del reato, e rientra nell’attività di iniziativa della polizia giudiziaria. All’opposto, l’estrazione e la lettura di dati da un dispositivo possono essere ricondotte all’ispezione informatica, alla perquisizione informatica (art. 247, comma 1-bis, c.p.p.) o all’accertamento tecnico, con regimi diversi quanto alle garanzie partecipative; la scelta incide sulla possibilità di eccepire l’omesso avviso previsto dall’art. 360 c.p.p.

Quanto al controllo del decreto, il difensore non dispone di un mezzo di impugnazione tipico: il ricorso per cassazione è ammesso solo se l’atto è abnorme, cioè estraneo al sistema o tale da determinare una stasi del procedimento. Non è abnorme il decreto di ispezione sulla copia forense di un telefono legittimamente sequestrato, quando il sequestro non sia stato annullato.

Sulle misure di conservazione dei dati, la giurisprudenza le intende come prescrizioni sulla metodologia e non come requisiti a pena di invalidità: il loro mancato rispetto incide sull’attendibilità del dato, che il giudice valuta, ma non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità. Per la difesa è dunque decisivo allegare in modo specifico gli elementi da cui desumere un’alterazione, non bastando contestazioni esplorative.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28414: il decreto di ispezione emesso ai sensi degli artt. 244 e seguenti c.p.p. non è ricorribile per cassazione, non avendo natura decisoria né incidendo sulla libertà personale, salvo che sia qualificabile come atto abnorme; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 28638: non è abnorme il decreto di ispezione telematica sulla copia forense di un telefono in sequestro probatorio quando, per la ricorrente, il sequestro non sia stato annullato dal tribunale del riesame; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 26 luglio 2023, n. 32495: l’esame di un apparecchio cellulare per estrarne il numero di utenza non è perquisizione né ispezione di cose, perché l’utenza non è traccia o effetto materiale del reato ai sensi degli artt. 244 e 246 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 46482: la ricerca di dati informatici avviene con l’ispezione informatica, la perquisizione informatica e il sequestro di dati; le regole tecniche sulla conservazione non sono presidiate da nullità o inutilizzabilità e il loro mancato rispetto rileva sull’affidabilità della prova.
  • Cassazione penale, sez. II, 10 ottobre 2024, n. 37409: le modifiche della legge n. 48 del 2008, tra cui quella dell’art. 244, comma 2, c.p.p., riguardano dati, informazioni e programmi nella loro essenza, prevedendone la ricerca nel sistema informatico che li contiene.

Rapporti con altre norme

L’art. 244 c.p.p. va letto con l’art. 245 c.p.p., che tutela la dignità e il pudore della persona ispezionata e consente l’assistenza di una persona di fiducia, e con l’art. 246 c.p.p., che regola l’ispezione di luoghi e cose e il potere di ordinare che nessuno si allontani. La perquisizione (artt. 247 e seguenti c.p.p.) e il sequestro (artt. 253 e seguenti c.p.p., con l’art. 254-bis c.p.p. per i dati presso i fornitori di servizi) sono i mezzi contigui. Gli atti di iniziativa della polizia giudiziaria sono disciplinati dagli artt. 352 e 354 c.p.p., quest’ultimo con analoghe prescrizioni per i sistemi informatici. Le garanzie difensive si ricavano dall’art. 364 c.p.p.; quando l’operazione tecnica non è ripetibile, il pubblico ministero deve seguire l’art. 360 c.p.p. L’utilizzabilità dibattimentale del verbale passa per l’art. 431 c.p.p. Sul piano costituzionale vengono in rilievo gli artt. 13, 14 e 15 Cost., quest’ultimo quando i dati ispezionati abbiano natura di corrispondenza.