Art. 222 disp. att. c.p.c. Processi d’espropriazione immobiliare

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nei processi d’espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta l’autorizzazione a vendere i beni pignorati, l’autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell’articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

2. Il deposito degli atti di cui all’articolo 557 del codice e quello di cui all’articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 220 secondo comma.

4. Se prima dell’entrata in vigore del codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.