Art. 220 disp. att. c.p.c. Espropriazione forzata soltanto iniziata

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se prima dell’entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501 nel termine di cui all’articolo 497 del codice, decorrente dal giorno dell’entrata in vigore di questo.

2. Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell’ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell’esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.