Art. 219 disp. att. c.p.c. Precetto immobiliare non trascritto
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il precetto immobiliare non trascritto prima dell’entrata in vigore del codice ha soltanto l’efficacia di cui all’articolo 480 del codice. L’espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.