Art. 221 disp. att. c.p.c. Processi d’espropriazione mobiliare
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.
2. Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.
3. Se prima dell’entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.