Art. 82 c.p.c. Patrocinio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.(135)
2. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.(72)(88)(90)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.”
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”.
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (135)
Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioi dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a che “all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: euro 1.100”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 82 c.p.c. disciplina il patrocinio, cioè l’onere della parte di farsi rappresentare e difendere in giudizio da un professionista abilitato. La regola, che trova fondamento nell’art. 24 Cost., riflette la natura tecnica del processo: la difesa affidata a un avvocato garantisce sia la parte, che non dispone delle conoscenze necessarie, sia il corretto svolgimento del giudizio. Il potere di compiere e ricevere atti processuali in nome della parte, il cosiddetto ius postulandi, spetta perciò di regola al difensore, mentre la parte può stare in giudizio personalmente solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
Il testo attuale è stato introdotto dall’art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace; il terzo comma è stato adeguato dall’art. 61 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sul giudice unico. La soglia del primo comma è stata elevata a 1.100 euro dall’art. 13 del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, che ha sostituito il precedente importo di 516,46 euro, corrispondente alle originarie un milione di lire.
Contenuto della disposizione
Il ministero del difensore presuppone il rilascio della procura alle liti nelle forme dell’art. 83 c.p.c. Diversa è l’ipotesi dell’art. 86 c.p.c., che consente alla parte avente la qualità di avvocato di difendersi da sé.
Profili applicativi
Eccezioni tassative. La difesa personale è eccezionale e non si estende per analogia. Oltre ai casi dell’art. 82, primo e secondo comma, c.p.c., la legge la consente ad esempio nei procedimenti di liquidazione dei compensi degli avvocati regolati dall’art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e nelle opposizioni alle sanzioni amministrative davanti al giudice di pace.
Rappresentanza davanti al giudice di pace. L’art. 317 c.p.c. consente alla parte di farsi rappresentare da un mandatario: è una deroga alle regole sulla capacità processuale che non tocca l’onere di difesa tecnica e non vale oltre il giudizio davanti al giudice di pace.
Negoziazione assistita. L’art. 3, comma 7, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, esclude la condizione di procedibilità quando la parte può stare in giudizio personalmente; l’esonero riguarda solo i casi dell’art. 82, primo comma, c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non l’avvocato che si difende da sé ex art. 86 c.p.c.
Difetto di procura. La mancanza della procura non è sanabile con il meccanismo dell’art. 182 c.p.c., che presuppone una procura esistente ma viziata. Il difensore deve quindi verificare, prima del deposito del primo atto, l’esistenza di una procura valida e, per la cassazione, speciale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 82 c.p.c. si completa con l’art. 83 c.p.c. sulla procura alle liti, con l’art. 84 c.p.c. sui poteri del difensore, con l’art. 86 c.p.c. sulla difesa personale della parte avvocato e con l’art. 182 c.p.c. sui difetti di rappresentanza. Davanti al giudice di pace rilevano gli artt. 316 e 317 c.p.c.; per la cassazione l’art. 365 c.p.c. richiede il ricorso sottoscritto da avvocato iscritto nell’albo speciale. L’art. 301 c.p.c. disciplina l’interruzione per morte, radiazione o sospensione del procuratore. Sul piano sostanziale, il patrocinio a spese dello Stato è regolato dagli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 132 del 2014 collega alla possibilità di difesa personale l’esonero dalla negoziazione assistita.