Art. 86 c.p.c. Difesa personale della parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.