Art. 86 c.p.c. Difesa personale della parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.