Art. 83 c.p.c. Procura alle liti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.(85)
4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (85)
La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 83 c.p.c. disciplina la procura alle liti, cioè l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio (ius postulandi). Collocato tra le norme sui difensori, presuppone l’art. 82 c.p.c., che impone di regola il ministero di un avvocato, e regola la forma e l’ambito del potere rappresentativo. La procura è un negozio unilaterale processuale, distinto dal mandato professionale che lega cliente e avvocato sul piano sostanziale.
La funzione è assicurare certezza sulla provenienza dell’incarico e sull’identità della parte rappresentata. La legge 27 maggio 1997, n. 141 ha esteso la possibilità di apporre la procura su foglio separato congiunto all’atto; la legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009, ha aggiunto la memoria di nomina del nuovo difensore tra gli atti idonei e ha regolato la procura su documento informatico e la trasmissione telematica della copia autenticata della procura cartacea.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Nella prassi telematica la procura è di regola rilasciata su foglio separato firmato a mano dal cliente, scansionata e depositata come copia informatica autenticata dal difensore, oppure sottoscritta digitalmente dalla parte. Il difensore deve conservare l’originale cartaceo, perché la certificazione dell’autografia gli attribuisce la veste di pubblico ufficiale limitatamente a questo atto.
Per il ricorso per cassazione è richiesta una procura speciale (art. 365 c.p.c.), che deve essere rilasciata dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e prima della notificazione del ricorso. La giurisprudenza ha progressivamente attenuato il rigore formale, valorizzando la collocazione della procura e il principio di conservazione degli atti.
I vizi della procura (nullità, difetti di rappresentanza) possono essere sanati ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con effetto retroattivo; non è invece sanabile la sua totale mancanza o inesistenza. Errore frequente è utilizzare in appello la procura rilasciata per il primo grado senza che essa contenga un’espressa estensione ai gradi successivi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 82 c.p.c. stabilisce quando la parte deve stare in giudizio con un difensore e l’art. 86 c.p.c. quando può difendersi personalmente; l’art. 84 c.p.c. definisce i poteri del difensore e l’art. 85 c.p.c. regola revoca e rinuncia della procura. L’art. 125 c.p.c. consente che la procura del difensore dell’attore sia rilasciata dopo la notificazione dell’atto, purché prima della costituzione, salvo i casi in cui la legge richiede una procura speciale, come per il ricorso per cassazione; l’art. 182 c.p.c. disciplina la sanatoria dei difetti di rappresentanza. Per il giudizio di legittimità rilevano gli artt. 365 e 366 c.p.c.; sul piano telematico, il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e le regole tecniche del processo civile telematico; sul piano sostanziale, gli artt. 2699 e 2703 c.c. sull’atto pubblico e sull’autenticazione.