Art. 81 c.p.c. Sostituzione processuale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
1. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it