Art. 81 c.p.c. Sostituzione processuale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.