Art. 627 c.p.c. Riassunzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.