Art. 626 c.p.c. Effetti della sospensione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
1. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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