Art. 626 c.p.c. Effetti della sospensione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.