Art. 625 c.p.c. Procedimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

2. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.
All’udienza provvede con ordinanza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.